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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Volo perso, valigie smarrite, vacanza rovinata? I consigli su come recuperare i propri soldi

Cosa fare in caso di vacanze rovinate? Quando e come è possibile ottenere un risarcimento o perlomeno un rimborso? Vediamo le cinque richieste più frequenti

Hai comprato le guide, le creme solari e magari pure la valigia nuova, il passaporto è aggiornato e hai scaricato sullo smartphone tutte le mappe del tuo itinerario: insomma sei pronto a goderti il meritato viaggio-vacanza. Eppure, troppo spesso, si lascia a casa l’accessorio più importante: una buona dose di consapevolezza dei propri diritti per affrontare al meglio le insidie che, bene o male, qualunque viaggio può nascondere. Allora cosa fare in caso di vacanze rovinate? Quando e come è possibile ottenere un risarcimento o perlomeno un rimborso? 
Vediamo le cinque richieste più frequenti dei turisti nei guai che si rivolgono a Confconsumatori.

IL MIO VIAGGIO È ANDATO STORTO: HO DIRITTO AL DANNO DA VACANZA ROVINATA? 
Il risarcimento per il cosiddetto “danno da vacanza rovinata” è stato introdotto con l’entrata in vigore, nel giugno 2011, del “Codice del Turismo” (art. 47); prima era riconosciuto solo dalla giurisprudenza. Questo particolare tipo di danno non patrimoniale è correlato al tipo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta: si tiene in grande considerazione, dunque, la motivazione turistica del viaggio come occasione di svago e di riposo. Ancor più se si tratta di occasioni speciali, come, ad esempio una luna di miele. Se, insomma, la vacanza si rivela, oltre che una delusione, una vera e propria fonte di stress per le aspettative completamente o in parte disattese o per altri inadempimenti è possibile chiedere, oltre all’equo rimborso patrimoniale, anche il risarcimento per il “danno da vacanza rovinata”, una sorta di risarcimento per il disagio psico-fisico subito. 
Ma attenzione: solo chi ha acquistato un “pacchetto turistico” (ovvero una combinazione di due o tre elementi tra trasporto, alloggio e servizi turistici) presso Agenzia o Tour Operator oppure online da uno dei due può richiedere il danno da vacanza rovinata. Chi, invece, ha acquistato in autonomia e separatamente viaggio, hotel e servizi non può sfruttare l’articolo 47 del Codice del Turismo.
Per i pacchetti turistici acquistati dopo il primo luglio 2018 valgono le nuove disposizioni legislative introdotte a partire da tale data e che ampliano le tutele dei consumatori. 

COME QUANTIFICO IL DANNO DA VACANZA ROVINATA?
Posto che tutti i danni patrimoniali derivanti dai disservizi subiti possono essere documentati e rimborsati, non esiste una tabella di riferimento per il danno non patrimoniale, ovvero quello da vacanza rovinata: la valutazione può essere fatta, insieme a un’associazione dei consumatori, tenendo conto dell’incidenza dei disservizi sullo svolgimento della vacanza, al tempo perso, allo stress o alla preoccupazione che ne è derivata e all’eccezionalità dell’occasione della vacanza. Il consiglio è quello di mantenere la lucidità e conservare il più possibile le tracce del disagio subito: scontrini e ricevute di spese impreviste o extra; foto e documentazione che aiuti a ricostruire i fatti, oltre ovviamente ai titoli di viaggio per arricchire il reclamo da inviare al Tour Operator e/o all’agenzia, possibilmente già dal luogo della vacanza e poi, più completo, una volta rientrati a casa. 

IL MIO VOLO È STATO CANCELLATO: HO DIRITTO A UN RIMBORSO O A UN RISARCIMENTO?
Tutto dipende dalle circostanze che hanno causato la cancellazione del volo, ovvero se si possono ritenere circostanze “eccezionali” (condizioni metereologiche incompatibili, scioperi, emergenze improvvise) oppure no (guasto, problemi tecnici o logistici). Vediamo le casistiche:
a. Se le circostanze della cancellazione del volo sono eccezionali il passeggero ha due possibilità: può scegliere la riprotezione su altro volo o la rinuncia con rimborso del biglietto. In entrambi i casi la compagnia deve fornire al passeggero vittima del disservizio informazioni e assistenza (almeno due telefonate, pasti e pernottamento se necessario). 
b. Se, invece, le circostanze della cancellazione del volo non sono eccezionali il passeggero potrà comunque scegliere tra riprotezione su altro volo o rinuncia con rimborso, ma oltre alle informazioni e all’assistenza avrà diritto, a prescindere dalla scelta tra le due opzioni, anche alla compensazione pecuniaria che va da un minimo di 250 fino a 600 euro a seconda della lunghezza della tratta e del numero di ore di attesa per la riprotezione.
Non dimentichiamo, però, di conservare il biglietto e di fare reclamo per pretendere ciò che ci spetta.

IL MIO VOLO È IN RITARDO: HO DIRITTO A UN RIMBORSO O A UN RISARCIMENTO?
Più aumentano le ore di ritardo del volo, più il passeggero acquisisce diritti, dall’obbligo di informazione e di assistenza gratuita (almeno due telefonate, pasti e pernottamento, se necessario) fino alla possibilità di chiedere il rimborso del biglietto ed eventuale risarcimento (ovvero la compensazione pecuniaria). Vediamo caso per caso: 
a. Se il ritardo è superiore a 2, 3 o 4 ore (il calcolo varia in base alle distanze chilometriche del volo) si ha diritto ad aggiornamenti e all’assistenza gratuita da parte della Compagnia. 
b. Se il ritardo in partenza supera le 5 ore si ha diritto, oltre all’assistenza, anche al rimborso del biglietto e alla compensazione pecuniaria. 
c. Se il ritardo all’arrivo è superiore alle 3 ore si ha diritto alla compensazione pecuniaria e all’assistenza. Se la compagnia omette di informare o assistere i passeggeri, è bene conservare le ricevute delle spese impreviste sostenute a causa del ritardo e allegarle al reclamo. 
d. Se il passeggero subisce danni diretti a causa del ritardo, può richiedere alla compagnia il risarcimento fino ad un massimo di 4831 euro alla Compagnia aerea se è registrata nei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal (quasi tutti quelli dell’Unione Europea). Ma anche in virtù del Regolamento Comunitario n. 261/2004, che prevede il cosiddetto risarcimento supplementare oltre la compensazione.

MI HANNO SMARRITO O DANNEGGIATO LA VALIGIA: HO DIRITTO A UN RIMBORSO O A UN RISARCIMENTO?
Nel caso smarrimento o ritardata consegna del bagaglio ho diritto al rimborso delle spese che il passeggero è costretto ed effettuare e un risarcimento danni fino ad euro 1.164,00. È necessario fare relativa constatazione prima di lasciare l’aerea arrivi presso l’Ufficio Lost & Found compilando l’apposito modulo PIR. Questo comunque non basta e bisogna presentare reclamo alla compagnia aerea. In caso di ritardata consegna il reclamo va fatto entro e non oltre 21 giorni dalla restituzione.  
Per il danneggiamento si ha diritto ad un risarcimento sempre fino ad euro 1.164,00 e bisogna seguire la stessa procedura effettuando la relativa constatazione prima di lasciare l’aerea arrivi presso l’Ufficio Lost & Found compilando l’apposito modulo PIR. Ed entro e non oltre i successivi 7 giorni inviare il reclamo

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