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Cronaca

Benedizioni scolastiche, gli atei difendono la preside: "Ha solo applicato la legge"

""La gestione della benedizione cattolica in una scuola pubblica non è affidata a decisioni personali, ma è regolata da leggi, alle quali la dirigente scolastica deve attenersi e, giustamente, si è attenuta. Dunque, non si comprende il motivo della polemica"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

"La gestione della benedizione cattolica in una scuola pubblica non è affidata a decisioni personali, ma è regolata da leggi, alle quali la dirigente scolastica deve attenersi e, giustamente, si è attenuta. Dunque, non si comprende il motivo della polemica. Le benedizioni non possono essere collettive, in orario scolastico e impartite in una scuola pubblica. E ciò lo stabilisce il legislatore, non un forsennato iconoclasta. I genitori possono far benedire i loro figli in numerose occasioni e in una fra le tante chiese cattoliche del territorio": è la presa di posizione degli atei dello UAAR di Forlì-Cesena in merito al recente caso dell'ingresso vietato al prete del Colle per la benedizione che è sempre stata impartita all'interno dei locali.


Continua lo UAAR: "Infine, ci appare veramente discutibile pretendere la benedizione a scuola perché si tratterebbe di una usanza antica, una tradizione consolidata. Seguendo questo bizzarro ragionamento (che pare mescolare folklore e fede), qualche genitore potrebbe chiedere che a scuola venga appesa, proprio sulla cattedra, una bella caveja, che certamente è portatrice di forti, antichi e vasti valori locali"

Inoltre l'UAAR (Unione Atei Agnostici Razionalisti) elenca le leggi, vigenti, della Repubblica Italiana che regolano la faccenda:
    •    d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione, che all’art. 311 fa divieto, nelle classi nelle quali sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi di insegnamenti religiosi, di svolgere pratiche religiose in occasione dell’insegnamento di altre materie o secondo orari che abbiano comunque effetti discriminanti;
    •    la legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell’intesa con la Tavola Valdese, che all’art. 9 vieta ogni eventuale pratica religiosa che si svolga in orario scolastico o secondo orari che abbiano effetti discriminati per gli alunni, nelle classi in cui sono presenti alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
    •    la legge 22 novembre 1988, n. 516, relativa all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 11); la legge 22 novembre 1988, n. 517, relativa all’intesa con le Assemblee di Dio in Italia (art. 8); la legge 8 marzo 1989, n. 101, relativa all’intesa con le Comunità ebraiche italiane (art. 11); la legge 12 aprile 1995, n. 116, relativa all’intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (art. 10); la legge 29 novembre 1995, n. 520, relativa all’intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (art. 8): le quali, con disposti analoghi, vietano che siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline e che siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto;
    •    la sentenza del TAR per l’Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, del 17 giugno 1993, n. 250, che annulla le delibere dei Consigli di circolo che a Sulle Bendevevano autorizzato lo svolgimento di cerimonie religiose in orario scolastico;
    •    la sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478, che dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico.


 

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