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Cronaca

Coronavirus, a quanto ammontano le multe per chi circola e trasgredisce, i tempi per il pagamento

Una circolare dal Viminale fa chiarezza sulle multe destinate a chi viola le norme anticontagio. Le riduzioni per chi paga in tempi brevi e la possibilità di contestare le sanzioni

Prosegue il lavoro di controllo da parte delle forze dell'ordine per far applicare le misure adottate di contenimento del Coronavirus, infatti sono ancora in molti a trasgredire ai divieti posti dal Governo per fermare la epidemia. Proprio per coordinare l'operato delle forze di polizia arrivano dal Ministero dell'Interno le prime indicazioni riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto Legge del 25 marzo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le multe possono passare da un minimo di 400 euro a un massimo di 3000 euro, ma ci sono diverse casistiche che prevedono un innalzamento o un abbassamento della sanzione amministrativa. Quindi, ricordando quanto sia indispensabile attenersi scrupolosamente alle norme ministeriali e alle ordinanze regionali e comunali, andiamo a vedere quali sono le disposizioni che regolano le sanzioni per i pedoni e per chi si sposta con un veicolo, ma anche i tempi, i metodi di pagamento e la possibilità di contestare la multa.

La sanzione per i pedoni

Il Vademecum diffuso dal Viminale e firmato dal direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato Armando Forgione chiarisce che qualora la violazione delle norme anticontagio sia commessa senza l’utilizzo di un veicolo -, quindi il caso di un pedone che circola per strada senza una valida motivazione, ma valida anche per i mezzi di trasporto diversi dal veicolo come definito dall’articolo 46 del Codice della Strada - la sanzione pecuniaria prevista ammette il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma pari a euro 400, vale a dire il minimo previsto. Bisogna tener conto, tuttavia, che si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni (e non più entro 5 giorni come in precedenza all'epidemia) dalla contestazione o notificazione del verbale. In pratica, se si paga la multa entro un mese la somma da versare sarà di 280 euro.

Le sanzioni per i veicoli

Discorso diverso per chi viene fermato dalle forze dell'ordine alla guida di un veicolo. In questo caso le norme prevedono una maggiorazione che viene applicata "sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso". Perciò se la violazione è commessa mentre si usa un veicolo la sanzione pecuniaria è aumentata fino ad un terzo (da 533,33 a 4.000 euro), ma anche in questo caso viene ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 533,33 entro i 60 giorni. Come per i pedoni, anche i trasgressori alla guida di un veicolo possono procedere al pagamento con una riduzione del 30% entro 30 giorni dalla contestazione. La somma in forma agevolata dunque corrisponderà a 373,34 euro.

Recidivi 

Per i casi di recidività, vale a dire essere sorpresi due volte a violare le prescrizioni che impongono forti limitazioni alla circolazione, la sanzione in forma intera ammonta al doppio del minimo, vale a dire, per i pedoni, 800 euro, che diventano 560 euro con il pagamento in misura ridotta se il pagamento viene effettuato entro i 30 giorni dalla notifica. Per chi usa veicoli, invece, la sanzione è di 1.066,66 euro, che diventano 746,68 euro con lo sconto per chi paga entro 30 giorni.

Chiusura delle attività

La multa da 400 a 3000 euro vale anche per chi trasgredisce all'obbligo di chiusura da parte delle attività commerciali. Per queste è prevista anche una misura accessoria di una chiusura da 5 giorni a 30 giorni. La misura massima della chiusura a 30 giorni viene applicata ai casi di recidività. Per questo tipo di trasgressioni, tuttavia, è la Prefettura di competenza l'organo in cui viene calcolato l'ammontare esatto della multa, e a cui fare ricorso.

Contestazioni, scritti difensivi e tempi

Le forze dell'ordine gestiscono le multe nei controlli stradali secondo l'iter delle sanzioni per le violazioni al codice della strada, tanto che vengono utilizzati i medesimi moduli e formulari. Come nel caso di altre infrazioni, il trasgressore può presentare uno scritto difensivo alle autorità competenti entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione. La circolare del Ministero precisa che "in questa fase dell'emergenza sanitaria relativa all'epidemia del virus, il procedimento d'irrogazione delle sanzioni è sospeso fino al 15 aprile 2020 (salvo ulteriori proroghe)". Perciò fino a tale data è sospesa anche la presentazione degli scritti difensivi. In sostanza qualsiasi sia il giorno in cui viene constatata la violazione, le notifiche partiranno solo dopo il 15 aprile, termine prorogabile, questo per impedire che l'apparato sanzionatorio non produca a sua volta circolazione stradale e frequentazione degli uffici postali durante l'epidemia. Con tale scopo è stato dilazionato il tempo per il pagamento con la formula dello sconto del 30% da 5 giorni dopo la notifica a 30 giorni.

Modalità di pagamento

Come si possono pagare le sanzioni? Sono previste varie modalità. Infatti il pagamento si può effettuare:

  • presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore, in contanti se è presente un ufficio cassa, ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico; 
  • a mezzo di versamento in conto corrente postale; 
  • se l ’amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario
  • se gli agenti hanno "idonea apparecchiatura", ovvero un Pos - il trasgressore potrà effettuare il pagamento  immediatamente accedendo dunque alla sanzione agevolata con la riduzione del 30%.

Pagamento con bonifico

Per le violazioni accertate dalle Forze di Polizia "i cui proventi sono destinati allo Stato è previsto, come unica modalità di pagamento, il bonifico bancario sul capo XIV capitolo 3560, “Entrate eventuale e diverse concernenti il Ministero dell 'interno”, PG6 “Altre entrate di carattere straordinario”, con IBAN IT12A0100003245350014356006 intestato alla Tesoreria Centrale di Roma". Nella causale del bonifico va indicato il numero del verbale di contestazione e la provincia in cui è avvenuto l’accertamento". Gli agenti sono tenuti ad avvisare il cittadino sanzionato "che copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere fatta pervenire all’uficio da cui dipende l’organo accertatore che ha redatto il verbale".

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