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Economia

I Commercialisti pronti ad intervenire contro la Crisi da Sovraindebitamento

I Commercialisti di Forlì-Cesena sono pronti ad intervenire per la una soluzione della Crisi da Sovraindebitamento anche per i soggetti non fallibili (piccole imprese, imprenditore agricolo, enti senza scopo di lucro ed enti non commerciali in genere, consumatori)

I Commercialisti di Forlì-Cesena sono pronti ad intervenire per la una soluzione della Crisi da Sovraindebitamento anche per i soggetti non fallibili (piccole imprese, imprenditore agricolo, enti senza scopo di lucro ed enti non commerciali in genere, consumatori). Spiega Aride Missiroli, presidente dell'ordine dei Commercialisti: "A seguito dell’emanazione da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della bozza di regolamento degli Organismi di composizione della Crisi da Sovraindebitamento, si va completando il quadro normativo e di applicazione della legge 3/2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”".

"Il nostro Ordine, dopo avere istituito una Commissione di studio per analizzare le modalità operative connesse alla costituzione e alla gestione di un organismo ad hoc, ha nominato il referente dell’Organismo di Composizione della Crisi e ha richiesto agli iscritti  la disponibilità ad assumere l’incarico di Gestore della crisi. Alla data attuale sono state acquisite e validate 25 domande, alle quali si aggiungeranno nei prossimi mesi quelle dei Commercialisti che avranno nel frattempo maturato i requisiti previsti dalla legge per essere nominati Gestori della Crisi da parte del nostro Referente".

Prosegue Missiroli: "Successivamente è stata inviata al Ministero della Giustizia la domanda di iscrizione al Registro degli Ordine dei Commercialisti. Ricordo che, dopo tale iscrizione, che avverrà a breve, l’Ordine potrà operare attraverso i Gestori della crisi, con l’ausilio della Segreteria dell’Ordine e del Referente. Sulla base dei dati in nostro possesso, l’Ordine dei Commercialisti Forlì-Cesena risulta
essere il Primo costituito nella Provincia di Forlì-Cesena e il Secondo in Regione. I professionisti che si occuperanno delle crisi da sovraindebitamento avranno un obbligo specifico biennale di aggiornamento. Per consentire l’inclusione nell’elenco dei Gestori anche ai colleghi privi del requisito dei 4 incarichi pregressi, l’Ordine si è attivato per l’istituzione a breve (primi mesi del 2016) di un corso specifico di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, come previsto dal Decreto Ministero della Giustizia 24 settembre 2014".

LE FINALITA’ DELL’ORGANISMO - Chiosa Missiroli: "Questo Organismo si prefigge lo scopo di mettere al servizio di debitori e creditori le importanti professionalità dei Commercialisti iscritti all’Ordine. L’intervento del legislatore potrebbe risultare particolarmente efficace proprio in questo periodo di crisi che sta coinvolgendo, oltre alle imprese, anche i privati che, sovente, si trovano a dover fronteggiare pesanti esposizioni debitorie che, fino ad ora, trovavano difficili composizioni per la complessità di trattare con una pluralità di creditori, ciascuno con esigenze diverse".-

LE IMPRESE E GLI ALTRI SOGGETTI NON FALLIBILI - Spiega Missiroli: "Si tratta di un intervento legislativo innovativo che prevede soluzioni per le crisi debitorie di soggetti non fallibili. In particolare esso riguarda piccole imprese, anche in forma societaria, che non superano i parametri previsti dalla legge fallimentare, cioè che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Sono interessati anche imprenditori agricoli; enti senza scopo di lucro ed enti non commerciali in genere; consumatori (privati cittadini non imprenditori)".

LE MODALITA’ DI SOLUZIONE DELLE CRISI DEBITORIE DEI SOGGETTI NON FALLIBILI - "La legge prevede tre diverse tipologie di procedure, da applicarsi in funzione delle caratteristiche e delle scelte del soggetto debitore: accordo di composizione della crisi, piano di ristrutturazione del consumatore e procedura di liquidazione", continua Missiroli.

LA PROCEDURA - Per l’attuazione delle suddette procedure assume assoluta centralità l’Organismo di composizione della crisi che, attraverso incarichi affidati ai nostri professionisti iscritti, ha il compito di assistere il debitore nelle varie fasi della procedura. Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette quindi di rivolgersi all’Organismo gestito dal nostro Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e successivamente al Tribunale con un piano che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati. Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal Giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. Durante l’esecuzione della procedura, è sospesa ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore. Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato".

LA FASE TRANSITORIA - "Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto - aggiunge Missiroli - i professionisti appartenenti agli ordini professionali possono essere esentati dall’obbligo di formazione (specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore) purché documentino di essere stati nominati, in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge 3/2012".

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