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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Economia

Le Società tra Professionisti: associarsi per competere

Associarsi per competere mediante le Società tra professionisti (STP). Un' opportunità da prendere in seria considerazione in sede di apertura, consolidamento e sviluppo degli Studi professionali da parte dei liberi professionisti, e dei giovani in particolare

Associarsi per competere mediante le Società tra professionisti (STP). Un' opportunità da prendere in seria considerazione in sede di apertura, consolidamento e sviluppo degli Studi professionali da parte dei liberi professionisti, e dei giovani in particolare. E' quanto sottolinea Aride Missiroli, presidente della Consulta delle Professioni presso la CCIAA di Forlì-Cesena e presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti contabili del forlivese e cesenate.

Quali innovazioni sono state introdotte dalle norme in materia di Società tra Professionisti?
Con l'abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815, anche l'Italia, come già accade da alcuni anni in ambito europeo, prevede la possibilità di costituire Società tra Professionisti (STP). Una delle maggiori novità introdotte è costituita dalla possibilità che un socio di capitale possa entrare a far parte della STP, sia pure con quote minoritarie. Il “Regolamento in materia di  società  per  l'esercizio  di  attività professionali regolamentate  nel  sistema  ordinistico” è stato introdotto con il Decreto interministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 (GU n. 81 del 6 aprile 2013), in applicazione della legge 183/2011.

Chi può far parte di una STP?
Oltre  all'obbligo di esercizio in via esclusiva dell'attività  professionale da parte dei soci, la legge 183/2011 prevede l'ammissione in  qualità  di  soci:
- dei  soli  professionisti iscritti ad Ordini e Collegi,  anche  in  differenti  sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di  studio  abilitante;
- di soggetti  non professionisti soltanto per prestazioni tecniche;
- di soggetti  non professionisti per finalità  di investimento.
Le STP, come pure gli Studi Associati, rispondono alla necessità di fornire ai clienti un servizio maggiormente qualificato, con professionalità e competenze specifiche, che difficilmente può possedere un unico professionista. Penso, ad esempio, al Dottore commercialista e all'Esperto contabile che, considerata la vastità delle materie oggetto dell'attività, è consapevole di non poter possedere contemporaneamente tutte le conoscenze e competenze necessarie per svolgere gli incarichi affidati dai clienti.

Sarà possibile vedere in futuro STP costituite in forma di Snc, Srl, Spa o Cooperative?
Certamente. Le norme sulle STP consentono ai professionisti di costituire società professionali secondo le tipologie previste dai titoli 5 e 6 del libro V del cod. civile. Così, potranno nascere STP di persone, di capitali (Srl, Srl semplificate, Spa) e cooperative. C'è tuttavia una limitazione precisa imposta dalla legge in merito alla qualificazione dei soci: il capitale sociale dei soci professionisti non può essere inferiore ai due terzi. Così, se il capitale sociale della “STP Alfa Srl” è pari a Euro 30.000, i soci professionisti dovranno sottoscrivere un capitale sociale non inferiore a 20.000 euro e quelli non professionisti (finanziatori o altri) un capitale di 10.000 euro.

I soci non professionisti devono possedere requisiti particolari o chiunque può far parte di una STP?
I soci non professionisti, siano essi finanziatori o altri, oltre alla limitazione nella quota di partecipazione al capitale sociale:
- dovranno possedere gli stessi requisiti  di  onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale a cui la STP si iscriverà;
- non dovranno avere subìto misure di prevenzione personali o reali;
- non dovranno avere riportato condanne definitive per una  pena  pari  o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non dovranno essere stati cancellati da un albo professionale  per  motivi disciplinari.

Può una STP svolgere diverse attività professionali?
Si, la STP può avere per oggetto l'esercizio di una o più attività professionali. Così, è possibile che si realizzino STP multidisciplinari, e in effetti esistono già realtà professionali di questo tipo, anche nel nostro territorio. Preciso che la legge istitutiva delle STP fa riferimento solo alle attività professionali per le quali è prevista l'iscrizione in appositi Albi regolamentati nel sistema ordinistico e non ad altre attività prive di albo.

La STP costituita da professionisti del medesimo Ordine o Collegio deve essere iscritta  in  una Sezione speciale dell'albo professionale. A breve, gli Ordini e i Collegi dovranno provvedere a definire le condizioni per l'iscrizione delle STP nella sezione speciale del loro Albo. Nel caso di STP multidisciplinare, questa dovrà essere iscritta  presso  l'Ordine o il Collegio relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo.

Considerato che la presenza degli Ordini e dei Collegi risponde anche all'esigenza del nostro ordinamento di tutelare la fede pubblica, quali garanzie ha il cliente della STP che l'incarico affidato verrà svolto dai professionisti abilitati?

Su questo punto, la legge è molto chiara. In occasione del primo contatto col cliente, la STP ha l'obbligo di fornire per iscritto allo stesso le seguenti informazioni:
1. il diritto del cliente a chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla STP sia affidata  ad  uno  o  più professionisti da lui scelti;
2. la possibilità che l'incarico professionale conferito alla STP sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti  per l'esercizio dell'attività professionale;
3. l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e STP, che siano anche  determinate  dalla  presenza  di soci non professionisti con finalità d'investimento;
4. l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi,  nonché l'elenco dei soci con finalità d'investimento.

Quali problematiche di tipo disciplinare possono presentarsi in una STP?
Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che e' soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine o  del Collegio  al quale è iscritto, la STP risponde disciplinarmente   delle   violazioni   delle   norme   deontologiche dell'ordine al quale risulti iscritta.
Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un Ordine  o  Collegio  diverso  da  quello  della STP, e' ricollegabile a direttive impartite dalla STP,  la responsabilità disciplinare del  socio  concorre  con  quella  della STP.

Considerato che le STP possono essere costituite in forma di Srl o Spa, è possibile ipotizzare il fallimento di una STP?
Ritengo che non sia possibile ipotizzare il fallimento di una STP professionale. Ricordo che l'art. 10, comma 4, della L. 183/2011 prevede che possano assumere la qualifica di STP solo le società il cui atto costitutivo contiene la clausola dell’esercizio in via esclusiva dell'attività  professionale  da parte dei soci. Va da sé che lo svolgimento di una attività non consentita (quale è quella commerciale) da parte di una STP comporta invece una assimilazione tout court alle società commerciali, con tutte le implicazioni connesse ad un eventuale stato di insolvenza.

La maggior parte degli studi professionali e' a carattere individuale. Quali possibilità di sviluppo delle STP vede in futuro?
E' vero, oggi gli studi a conduzione individuale rappresentano circa i tre quarti del totale. Noi professionisti abbiamo la tendenza a lavorare individualmente, soprattutto quando l'attività professionale svolta è molto specifica e non delegabile. Ritengo tuttavia che l’ipotesi di costituire una STP vada presa in seria considerazione soprattutto da parte dei giovani professionisti o dei neoabilitati alla libera professione, valutandone attentamente tutti gli aspetti.

La realtà lavorativa professionale registra da alcuni anni, a causa della congiuntura sfavorevole e della recessione economica, una riduzione dei redditi. Per competere sul mercato delle professioni è comunque necessario prodursi in un salto culturale. Oltre alla indispensabile preparazione professionale di base e ad un aggiornamento continuo è necessario adottare modalità organizzative degli studi che siano funzionali rispetto ad una razionalizzazione dei costi di gestione ma anche, e soprattutto, che prevedano un lavoro in equipe, che si proiettino anche sul panorama internazionale. Il parziale processo di liberalizzazione dei servizi attuato con le STP è importante ma può essere accentuato in quanto, a mio avviso, una maggiore flessibilità e minori vincoli alle STP consentono un inserimento più rapido delle giovani generazioni nel mondo delle professioni.

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