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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Come e dove richiedere la separazione o il divorzio a Forlì

Per rendere ufficiale la fine del matrimonio si possono prendere due strade: la separazione o il divorzio. Ecco come procedere

Un matrimonio, che sia stato stipulato con rito civile o religioso, purtroppo non è al sicuro dalla fine dell'amore e dalla decisione di cambiare vita o partner. Può trattarsi di una conclusione pacifica e fisiologica, o di un doloroso distacco per uno o per entrambi; la presenza di figli può complicare le cose, oppure essere una motivazione ulteriore per concordare fra persone adulte una soluzione soddisfacente per tutti. In ogni caso, c'è un'unica cosa che accomuna tutte le circostanze possibili in questo caso: la necessità di rendere ufficiale la fine del matrimonio.

Il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n.132, convertito in legge n. 162/2014, ha introdotto significative novità in materia di separazione e divorzio: le coppie che desiderano separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio, in alternativa al ricorso in Tribunale potranno optare, a certe condizioni, per una delle seguenti  modalità: 

La “convenzione di negoziazione assistita” dall'avvocato e la dichiarazione resa innanzi al Sindaco sono applicabili solo in caso di accordo consensuale tra le parti.

Differenza fra separazione e divorzio

Se ci si sta avvicinando alla decisione di porre fine al matrimonio, è importante sapere che cosa è necessario fare. In questa situazione, può sorgere confusione fra i termini separazione e divorzio. Cerchiamo di capire meglio. 

Separazione: Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere:

  • "di fatto", cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale;
  • legale (consensuale o giudiziale). La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.

Dopo la separazione si rimane coniugi, e dunque non ci si può risposare. Con la separazione, infatti, marito e moglie diventano coniugi separati:

  • non devono più rispettare i doveri coniugali;
  • sono liberi di porre fine alla convivenza sotto lo stesso tetto;
  • non devono più rispettare il dovere di fedeltà;
  • non sono più tenuti a collaborare nell’interesse della famiglia;
  • non sono più obbligati a prestare assistenza morale e materiale all’ altro.

Divorzio: Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio cessano definitivamente i diritti e i doveri del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio è valida dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

L’obbligo di separarsi per poter divorziare è una peculiarità del sistema italiano: in altri Paesi la crisi coniugale sfocia direttamente nel divorzio, rendendo molto più veloce la possibilità di costruire una nuova coppia convolando nuovamente a nozze. Questa differenza ha portato alla consapevolezza che fosse necessario semplificare le cose e ha portato ad una nuova legge. Dal 2015, dunque, il tempo che deve intercorrere tra separazione e domanda di divorzio è stato ridotto. Non sono più necessari 3 anni ma bastano 6 mesi o 1 anno, a seconda dei casi:

  • se i coniugi si sono separati consensualmente, bastano 6 mesi;
  • se la separazione è stata giudiziale, deve passare 1 anno dalla prima udienza davanti al giudice. In ogni caso, poi, si deve attendere la sentenza, anche se questa arriva oltre l’anno suddetto.

Può succedere che i coniugi,  al momento della separazione, siano già decisi a divorziare: perciò volendo si può predisporre il doppio passaggio, in modo da ridurre al minimo i tempi dell’intero iter.

Separazione o divorzio tramite “convenzione di negoziazione assistita” a Forlì

L'avvocato incaricato dovrà redigere un atto contenente l'accordo che sancisce e regolamenta la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni precedentemente pattuite.
La convenzione di negoziazione assistita deve inoltre precisare:

  • il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
  • l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.

Tale convenzione, sottoscritta dai coniugi e dagli avvocati intervenuti, deve essere trasmessa in copia autenticata, a cura degli avvocati stessi entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione (a seconda che siano presenti o meno figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap gravi o incapaci o non autosufficienti).
Entro 10 giorni dal ricevimento del suddetto nulla osta/autorizzazione, ciascuno degli avvocati dovrà trasmetterne copia autenticata al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso o celebrato all'estero) o iscritto (in caso di matrimonio civile). La trasmissione può avvenire a mano, per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC (purché l'atto trasmesso sia firmato digitalmente).
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile entro 30 giorni e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, e ne darà comunicazione all'ufficio anagrafe del comune di residenza degli sposi per l'aggiornamento dello stato civile.

Separazione o divorzio tramite dichiarazione resa innanzi al Sindaco a Forlì

Attenzione: La dichiarazione al Sindaco non può essere resa in caso di presenza di figli della coppia: minori, figli maggiorenni incapaci (interdetti, inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno) o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; sono escluse dalla competenza dell’ufficiale di stato civile anche le dichiarazioni contenenti patti di trasferimento patrimoniale. Tuttavia l'accordo concluso davanti all'ufficiale di stato civile può prevedere l'obbligo del pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento matrimonio (c.d. assegno divorzile).

Le dichiarazioni di separazione o divorzio consensuali, o le dichiarazioni di modifica delle relative condizioni, possono essere rese innanzi al Sindaco, ufficiale di stato civile:

  • del comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio (matrimonio civile);
  • del comune di trascrizione del matrimonio religioso o contratto all'estero;
  • del comune di residenza di almeno uno dei coniugi.

L'ufficiale di stato civile riceve contestualmente e personalmente da ciascuna delle parti, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione di volontà alla separazione, al divorzio o alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni da tutte le parti intervenute.
Al fine di facilitare e semplificare il procedimento si pregano gli sposi interessati di compilare preventivamente il modulo di dichiarazione e di fissare un appuntamento con l'ufficio matrimoni (trovi i contatti sono alla fine dell'articolo).
Trascorsi almeno 30 giorni dalla prima dichiarazione, i coniugi dovranno ripresentarsi alla data concordata per confermare l'accordo raggiunto.
In tale caso la decorrenza della separazione o del divorzio sarà dalla data in cui è stata resa la prima dichiarazione, mentre la mancata presentazione alla data concordata per confermare l'accordo equivale a mancata conferma dell'accordo stesso, il quale pertanto non acquista efficacia: gli sposi dovranno eventualmente avviare un procedimento ex novo.

All’atto della dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile i coniugi devono corrispondere un diritto fisso pari a euro 16,00 (ai sensi della Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, punto 11-bis e della delibera di giunta comunale n. 264  datata 25/11/2014 del Comune di Forlì).

Dove rivolgersi per presentare l'atto di separazione o divorzio a Forlì

Ufficio Matrimoni comune di Forlì
Tel: 0543 712329 - fax 0543 712208
e-mail: servizi.demografici@comune.forli.fc.it
pec: servizi.demografici@pec.comune.forli.fc.it

Orario di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 8,30 alle 13.00; giovedì pomeriggio, mercoledì e sabato su appuntamento.

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