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Dove e come richiedere la Naspi a Forlì: requisiti e modalità di domanda

Ecco tutte le informazioni per richiedere la NASpI a Forlì: requisiti, tempistiche e come presentare la domanda

La Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) è un ammortizzatore sociale istituito dal Dlgs 22/2015. Si tratta di una misura destinata ai lavoratori subordinati in stato di disoccupazione involontaria, anche in caso di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale ottenuta in sede conciliativa.

Condizioni per ottenere la Naspi

Per ottenere la Naspi è necessario:

a) Trovarsi in uno stato di disoccupazione;

b) aver maturato 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

c) 30 giorni di lavoro effettivo svolto nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

La Naspi è erogata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 4,33.

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, rivalutato annualmente in base l'IPC, la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile.

L'eventuale differenza in eccesso tra la retribuzione mensile e la soglia di 1.195 euro entra nel calcolo della NASpI in misura pari al 25%.  

La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Per quanto tempo si ha diritto alla Naspi

Questa misura sociale è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione. 

A partire dal 1° gennaio 2017, la Naspi è corrisposta per un massimo di 78 settimane (18 mesi).

Si ha diritto alla Naspi a partire dall'ottavo giorno successivo alla cessazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Chi usufruisce di questo ammortizzatore sociale è obbligato a partecipare alle iniziative di attivazione lavorativa, nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, come previsto dal Dlgs 150/2015.

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi intraprenda un'attività lavorativa autonoma o d'impresa, oppure instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (rispettivamente 4.800 e 8.000 euro), decade dalla prestazione. Qualora invece i redditi percepiti rimangano al di sotto delle predette soglie, i lavoratori devono darne comunicazione all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività e la NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto. Nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro subordinato sia inferiore a 6 mesi, la prestazione della NASpI è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

Quando si perde il diritto alla Naspi?

La perdita questa prestazione avviene in questi casi:

  • nuova occupazione
  • inizio di un'attività lavorativa subordinata, autonoma, o di impresa senza provvedere alle comunicazioni
  • raggiungimento dei requisiti di pensionamento
  • acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

Quando richiedere la Naspi?

La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

  • dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato, qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal 38esimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Il termine per la presentazione della domanda è sospeso nei seguenti casi:

  • in caso di maternità indennizzabile insorta entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine è sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere per la parte residua al termine del predetto evento;
  • in caso di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorti entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine è sospeso per la durata della malattia o dell’infortunio e riprende a decorrere per la parte residua al termine della malattia o dell’infortunio.

Come richiedere la Naspi?

La domanda deve essere presentata online, sul sito dell'INPS, attraverso il servizio dedicato. Prima di accedere al servizio, puoi scaricare e consultare il tutorial “NASpI: invio domanda” per avere istruzioni sulla compilazione dei relativi campi. Per comprendere come utilizzare gli altri servizi  NASpI collegati a questa scheda, ti suggeriamo di scaricare anche i tutorial: “NASpI: consultazione domande” e “NASpI: comunicazione”. 

In alternativa, si può fare domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Naspi e Coronavirus

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, articoli 32 e 33, prevede la proroga dei termini di presentazione della domanda di NASpI, DIS-COLL e disoccupazione agricola.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, articolo 92, prevede che le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

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