Riforma del divorzio, via libera alla Camera per il nuovo assegno
L'assegno di divorzio, secondo le nuove norme, non sarà più legato solo al reddito, ma anche al patrimonio, all'età e alla condizione lavorativa del richiedente, e sarà cancellato in caso di nuovo matrimonio
Con 386 sì, 19 astensioni e nessun contrario, la Camera ha approvato la proposta di legge sull'assegno di divorzio presentata dalla deputata pd Alessia Morani. Oltre a M5s e Lega hanno votato a favore anche Pd, Forza Italia e Leu. Unici ad astenersi i deputati di FdI. Ora passa all'esame del Senato. L'assegno di divorzio, secondo le nuove norme, non sarà più legato solo al reddito, ma anche al patrimonio, all'età e alla condizione lavorativa del richiedente, e sarà cancellato in caso di nuovo matrimonio.
"Soddisfazione" è stata espressa dal sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone. "L’obiettivo - dice l'esponente del Carroccio - è quello di aggiornare e migliorare questa materia rispetto a una realtà sociale certamente mutata nel corso degli anni, - spiega Morrone – arrivando a un intervento normativo che superi la ‘visione patrimonialistica del matrimonio’ quale sistemazione definitiva. Non è infatti da ritenere più attuale il riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio come parametro per la determinazione dell'assegno in esame".
"Le modifiche, che intervengono sull’articolo 5 della legge in materia di ‘divorzio’ (898/1970), stabiliscono che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale possa disporre l'attribuzione di un assegno a favore di un coniuge tenuto conto di determinate circostanze - illustra Morrone -: la durata del matrimonio; le condizioni personali e economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi dopo lo scioglimento del matrimonio; l’età e lo stato di salute del soggetto richiedente; il contributo personale e economico dato da ciascun coniuge alla conduzione famigliare e alla formazione del patrimonio di ognuno o di quello comune; il patrimonio e il reddito netto di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali nel corso della vita matrimoniale; l'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti".
"Un’altra novità riguarda la possibile temporaneità dell'attribuzione, in caso di difficoltà economiche transitorie - conclude Morrone -. Si stabilisce, inoltre, che l’assegno non è dovuto, non solo in caso di nuove nozze, ma anche in caso di unione civile con altra persona o di stabile convivenza del richiedente, anche non registrata".