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Il Foro di Livio

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A cura di Umberto Pasqui

Le 140 cose da non fare

Un bando del 1754 mette nero su bianco quello che a Forlì e nello Stato della Chiesa non porta alla pubblica quiete

Giungono finalmente i giorni piovosi di fine estate ma è pur sempre tempo per rilassarsi, anche nella lettura. Così si è inteso andare a frugare tra le carte del “Museo dei Mestieri e delle Professioni” che Giovanni Severi custodisce a Vecchiazzano per carpire qualche curiosità. Anche per ricordare quanta importanza abbiano le raccolte dei forlivesi, generosi inascoltati, che si accumulano in capannoni prima di prendere la via per l’altrove a guadagnarsi la meritata attenzione. Inutile far qui la lista delle occasioni perdute e di quanto Forlì abbia ignorato la generosità dei concittadini con le solite questioni dello spazio, dell’opportunità o dei soldi. Insomma, quello che c’è bisogna tenerselo stretto.

Ecco, nell’eterogenea raccolta di Severi si trovano pure documenti cartacei, magari non importantissimi ma interessanti per calarsi in un clima storico. Dal mazzo, quindi, spunta un bando controfirmato e applicato anche a Forlì in quanto si tratta di un “ordine di Nostro Signore Papa Benedetto XIV” valido per Roma e per tutto lo Stato Ecclesiastico. Riporta la data dell’8 novembre 1754 e occorre pensare che a quel tempo non esisteva alcun codice penale. Il Pontefice di allora pensò, ricalcando un modello consolidato, di fare una lista, di rubricare, tutti i comportamenti ritenuti scorretti in modo succinto ma chiaro. Sono 140 in tutto. Lo scopo? “Ad effetto che si confermi e si accresca la quiete, e si rimova tutto quello che può disturbarla”. In effetti, e specialmente in Romagna, le teste erano come quelle dei fiammiferi. Ecco, quindi, una breve selezione delle cose da non fare a Forlì dall’8 novembre 1754. 

Al primo posto la bestemmia, “tanto disdicevole, e ripugnante al uomo l'offender Dio”. Ma anche “giuocare, o far rumore sulle porte delle chiese e ne' conventi” (4), ovviamente entrare “senza licenza ne' monasteri di monache” (5), “suonare, cantare e far bagordi avanti monasteri di monache” (6). Tra le azioni sbagliate, appare anche entrare “violentemente in casa di donna onesta” (7), e di conseguenza “le cognizioni carnali di donne oneste, o fanciulle con violenza” (8), quindi si precisa: “la violenza, che si presume sempre nelle fanciulle minori dell'ottavo anno” (9). Tuttavia, pure “entrare violentemente in casa di donna disonesta” (10) non s'ha da fare. Niente “bacio in pubblico a donna onesta” (11) e nemmeno “giuochi proibiti” (12), cioè “bassetta, faraone, trentaquaranta, bancofallito, primiera, goffo, dadi, pari e pinta, trentasei facciate, albero d'oro, e simili”. Meglio lasciar perdere “le biscazze in giuochi non proibiti, cioè minchiate, tarocchi, ombre, tresette, rimessino” per la loro sconvenienza (13). E giocare “con carte false” (14) oppure ai “giuochi detti volgarmente barri che sono fallaci e pieni d'inganni” (15). Banditi “lotti e venture senza licenza” (16), “giuramenti falsi e accuse calunniose” (17). Ovviamente niente “falsità di sigilli, scritture” (18) e “cedole” (19). A proposito di falso, si pone contro il giusto modo di stare in una società civile “chi si muta nome” (21). 

Non manca la sezione delle “percosse senza armi” (49), le “percosse con bastoni” (50) e l’omicidio nelle sue varie declinazioni compreso quello “bestiale” (53, 54, 55). L’omicidio definito bestiale è quello in cui “l’ucciso non abbia contribuito alla causa” né abbia suscitato l’ira dell’assassino. Viene considerato particolarmente atroce perché non ha cause, è imprevedibile e incomprensibile. Non è consentito neppure “l’insulto con armi” (56).  No, inoltre a “incendi” (82), “veleni senza la licenza del medico” (84), “infanticidi” (87), “aborti procurati e bambini esposti” (88), “ladrocini” (89), “rapine” (90), “concussioni con minacce” (92), e ancora “truffe” (97), “furti semplici” (98), “furti qualificati” (99), “furti con chiavi false e grimaldelli” (100). Vietato anche l’”abigeato” (110), la circolazione di “monete false” (112) e non si consenta di “travestirsi” (112), “zingari e vagabondi” devono girare al largo (119).  Nella parte finale, si ricorda che non è possibile “farsi ragione di propria autorità” (123) ma neppure fare “incisioni di alberi” (125) e “tirare a’ palombi” (126). Seguono consigli per le professioni: “i medici” devono dare “subito alla corte la relazione de’ feriti” (129) come “vicari, podestà e massari” che sono tenuti a “denunziare subito i delitti accaduti” (130). 

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