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Le tasse da pagare quando si compra casa

Chi compra casa deve pagare tasse 2 volte, come ricorda 'LaLeggePerTuttti.it': una prima volta alla stipula del contratto preliminare, la seconda alla stipula del rogito notarile

La proprietà privata è un furto, disse qualcuno tempo fa, ma la compravendita della proprietà di una casa è un affare per lo Stato, che dall’operazione trae fior di tasse.

Chi compra casa deve pagare tasse 2 volte, come ricorda ‘LaLeggePerTuttti.it’: una prima volta alla stipula del contratto preliminare, la seconda alla stipula del rogito notarile.

Le tasse alla firma del compromesso, da versare allo Stato, sono l'imposta di registro fissa di 200 euro (qualunque sia il valore della casa e il prezzo della compravendita), l'imposta di bollo, che costa 16 euro ogni 4 facciate e ogni 10 righe oppure 155 euro se il compromesso è fatto con atto notarile o scrittura privata autenticata dal notaio, l'imposta di bollo è di 155 euro, nonché l'imposta di registro.

L’imposta di registro varia a seconda del venditore: se si acquista da privato è calcolata nella misura del 0,5% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria e del 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita e sarà detratta dall’imposta dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita (ove l'imposta versata per la caparra confirmatoria e per acconti sia superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, il contribuente può chiedere il rimborso). Se invece si acquista dal costruttore (che ha la partita Iva) il versamento di una somma a titolo di acconto va fatturato con addebito dell’Iva (in quanto è un’anticipazione della somma dovuta) e comporta il pagamento di un’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro). mentre la caparra confirmatoria comporta un’imposta di registro solo dello 0,5% in quanto la caparra confirmatoria, anche se prevista da un'apposita clausola contrattuale, non è soggetta a Iva, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni.

Al rogito, l’acquisto da costruttore è di norma esente da Iva e l'acquirente dovrà pagare l'imposta di registro nella misura del 9%, l'imposta ipotecaria fissa di 50 euro, l'imposta catastale fissa di 50 euro. L’esenzione non vale però per le cessioni di proprietà effettuate da imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati entro 5 anni dall'ultimazione della costruzione o dell'intervento (l’esenzione viene meno anche dopo i 5 anni se il venditore sceglie di assoggettare l'operazione a Iva, indicando tale scelta nell'atto di vendita o nel contratto preliminare). E non vale, neppure per le cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per le quali il venditore scelga, indicandolo nell’atto di vendita o nel contratto preliminare, di sottoporre l'operazione a Iva. In questi casi, l'acquirente dovrà pagare l'Iva al 10% (per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali di case di abitazione anche in corso di costruzione e classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, qualora non sussistano i requisiti per fruire delle agevolazioni 'prima casa', ovvero l'Iva al 22% per le cessioni e gli atti di costituzione di diritti reali aventi a oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Sull'acquirente gravano 3 imposte fisse da 200 euro ciascuna: l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale (tutte versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto). Se compra da un privato, l'acquirente dovrà pagare l'imposta di registro proporzionale del 9%, l'imposta ipotecaria fissa di 50 euro e l'imposta catastale fissa di 50 euro. In ogni caso le imposte di registro, ipotecaria e catastale, sono. Che si compri da un privato o da un'impresa in esenzione dall'Iva, l'imposta di registro non può essere di importo inferiore a 1.000 euro (da cui va sottratto quanto eventualmente già versato sulla caparra quando è stato registrato il contratto preliminare). Gli atti assoggettati all'imposta di registro proporzionale e tutti gli atti e le formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

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