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Cronaca

Coronavirus e restrizioni, la bozza del decreto legge: nessuna zona gialla fino al 30 aprile

Dal 7 aprile al 30 aprile "nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza"

Non sono previste zone gialle in Italia fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza, riportata dall'agenzia Dire, del decreto legge allo studio del Consiglio dei Ministri, che prevede la proroga del Dpcm del 2 marzo. "Tutti i territori in area gialla - si legge nella bozza del decreto - diventeranno arancioni dal 7 aprile. Previste tuttavia deroghe, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, qualora lo permetta un abbassamento della curva dei contagi e un buon andamento della campagna vaccinale". 

Per quanto riguarda le scuole, "dal 7 aprile al 30 aprile, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle regioni, delle province autonome",

Dal 7 aprile al 30 aprile "nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza".

"Nelle medesime zone gialla e arancione - prosegue - le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza".

"Sull’intero territorio nazionale - si legge ancora nella bozza del decreto - resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

Nella bozza del nuovo decreto è confermato lo scudo penale dai reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo per gli operatori sanitari che procedono alle vaccinazioni. Confermato nella bozza del nuovo decreto Covid l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari. La norma si trova all’articolo 4 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da Sars-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. La bozza del nuovo dl Covid prevede la sospensione dalla mansione per i sanitari che non si saranno vaccinati e anche il rischio di sospensione dello stipendio nel caso non sia possibile assegnare al lavoratore compiti alternativi.

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