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Cronaca

Decreto riaperture, ecco la bozza: superiori in presenza dal 60% e "green pass", tutte le principali novità

E' quanto si legge nella bozza di decreto a cui sta lavorando il governo dopo l'incontro con le Regioni, ancora suscettibile di modifiche

"Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, dell'attivita' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonchè delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado, almeno per il 50% della popolazione studentesca". E' quanto si legge nella bozza di decreto a cui sta lavorando il governo dopo l'incontro con le Regioni, ancora suscettibile di modifiche. Le misure, scaglionate a partire dal 26 aprile, dovrebbero avere validità fino al 31 luglio. Fino a questa data, infatti, dovrebbe essere disposta la proroga dello stato d'emergenza Covid.

"L’obiettivo comune è raggiungere il massimo della presenza possibile nelle scuole. Per questo motivo diciamo ‘grazie’ al Governo che ha dimostrato la massima collaborazione su questo tema", dichiara il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro, tenutosi martedì pomeriggio con il Governo in merito alla piena ripresa della didattica in presenza.

“L'obiettivo della didattica in presenza al 100% - spiega Fedriga - non può non tenere conto di due criticità, quali la capienza dei mezzi di trasporto pubblico locale oggi ammessa al 50% e i limiti strutturali di numerosi edifici scolastici, che impediscono il pieno rispetto delle misure di contenimento dei contagi e lo svolgimento in assoluta sicurezza delle attività. Fermo restando l’obiettivo ambizioso di ritornare nel più breve tempo ad una didattica in presenza nelle scuole, apprezziamo quindi che si sia deciso di partire da una soglia minima del 60%, magari rivolgendo uno sguardo di attenzione agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, per puntare, in prospettiva, al traguardo del 100%”.

Tornano le zone gialle

L’articolo 1 del "decreto riaperture", in una bozza in possesso della Dire, prevede il “rispristino della disciplina delle zone gialle“, applicando le misure di cui al provvedimento adottato il 2 marzo. Dal 26 aprile "sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla“. Gli spostamenti verso le zone arancioni o rosse sono consentiti con le cosiddette ‘autocertificazioni verdi’, ossia quelle comprovanti “lo stato di avvenuta vaccinazione o guarigione” dall’infezione dal Covid, o “l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo".

Visite agli amici

Via libera a visite ad amici in zona gialla e arancione nel limite di quattro persone. "Dal 1° maggio al 15 giugno, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge numero 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi". "Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa".

Il "green pass"

Il "decreto riaperture" introduce e disciplina il cosiddetto ‘green pass’, la certificazione verde, a cui è dedicato l’articolo 10, come si legge nel testo della bozza in possesso dell'agenzia Dire. “Si tratta di certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Sars-Cov-2 o guarigione dall’infezione da Sars-Cov-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars CoV-2″, si legge. A seconda del modo in cui si è ottenuta, la certificazione cambia la durata della validità.

Se la certificazione viene rilasciata dopo il vaccino "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell’interessato, dalla struttura sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato".

Nel caso in cui la certificazione è rilasciata dopo guarigione, "ha una validità di sei mesi ed è rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al Sars-Cov-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2″.

Nel caso in cui invece si ottenga la certificazione dopo tampone molecolare o antigenico rapido, "la certificazione ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta”.

Università, esami e lauree in presenza

Dal 26 aprile e fino al 31 luglio, nelle zone gialla e arancione, "le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento”.

Ristorazione

Nella bozza al quale sta lavorando il governo si legge inoltre che "dall’1 giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5 fino alle 18, o fino a un diverso orario stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri".

Piscine e palestre

Saranno consentite le attività nelle piscine all’aperto nelle zone gialle dal 15 maggio, nelle palestre dal primo giugno. Via libera dal 26 aprile nelle zone gialle pure all’attività sportiva, “anche di squadra e di contatto”.

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