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Cronaca

"Tassa sulla tassa dei rifiuti", un cittadino la spunta: il giudice dà torto ad Hera

Ha tutta l'aria di una pronuncia controcorrente, quella che ha condannato HERA per quel che concerne l'applicazione dell'iva sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). La vicenda è lunga ed annosa e consiste nell'applicazione dell'Iva sulla tariffa dei rifiuti (quella che c'era prima della Tares)

Ha tutta l’aria di una pronuncia controcorrente, quella che ha condannato HERA per quel che concerne l’applicazione dell’iva sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA). La vicenda è lunga ed annosa e consiste nell’applicazione dell’Iva sulla tariffa dei rifiuti (quella che c’era prima della Tares), dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, ma sempre riscossa da Hera, in mancanza di un regolamento, e girata al fisco italiano.

Come noto la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 così come l’Ordinanza 64 del 2010 della Corte di Cassazione hanno stabilito, inequivocabilmente che la Tariffa di Igiene Ambientale, a dispetto del nome, ha natura tributaria e, come tale, non è assoggettabile ad Iva. Pertanto, l’Iva al 10% esposta da Hera sulla TIA non è dovuta e deve essere restituita con termine prescrizionale di 10 anni a ritroso. Hera non si è in linea di principio opposta, ma ha sempre subordinato la restituzione ai cittadini alla restituzione da parte dell’Erario ad Hera a sua volta.

Per questo Hera non solo ha sempre applicato l’Iva sulla Tia fino al 2009 ma anche negli anni successivi fino a tutto il 2012. Dopo la battaglia legale dello studio legale Pavanetto-Farneti, il cambio di fronte arriva adesso con la sentenza del Giudice di Pace di Forlì, Adele Linguanti che ha accertato il diritto dello stesso avvocato Pavanetto, come cittadino, patrocinato da sè stesso con la collaborazione  dei colleghi di Studio Avv. Paolo Farneti  e Chiara Zoli, a vedersi restituire quanto indebitamente pagato a titolo di iva sulla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) dal 2005 al 2009 essendo entrata in vigore, dal 2010, la TIA 2 avente differente natura, di tariffa e non di tributo.   Dal 2013, in ogni caso, è entrata in vigore la Tares che ha indiscutibilmente natura tributaria e su cui non verrà applicata l’Iva.

Se la sentenza farà scuola, molti altri cittadini potranno ricorrere al Giudice di Pace a tutela del proprio diritto a vedersi rimborsare una tassa che, invece, all’origine, non era in alcun modo dovuta. Pel'avvocato che ha vinto la cifra restituita sarà modesta, appena 40,43 euro,  oltre interessi (a carico di Hera anche le spese legali di circa 800 euro). Ma come si dice, è una "battaglia di principio" e per questo è stata portata fino in giudizio. Certo è che se tale cifra fosse moltiplicata per tutte le utenze, l'esborso per Hera sarebbe di milioni di euro, anche se va sempre precisato che Hera incassava l'Iva per conto dello Stato, che in ultima analisi è il soggetto che ha beneficiato dell'indebita tassazione.

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