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Cronaca

Spostamenti, congiunti, spesa, attività sportive e asporto: cosa si può fare e cosa no nella "zona arancione"

Ecco le risposte, ricordando che la sezione 'Faq' tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali e che le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive

Spostamenti - 2

È possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?
È possibile spostarsi in altri comuni per acquistare beni o usufruire di servizi solo ed esclusivamente se questi non sono disponibili nel proprio comune. Laddove quindi il comune non disponga di punti vendita (o, per esempio, dell’ufficio postale), o sia necessario acquistare generi di prima necessità non reperibili nel comune di residenza o domicilio, o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze,lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.

Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?
Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1.

È possibile raggiungere la seconda casa?
L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.

Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto?
Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.

È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.

Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì.

Si può uscire per fare una passeggiata?
Sì, dalle 5 alle 22. Inoltre l'ordinanza regionale dell'Emilia Romagna prevede che è consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.

È consentito fare attività motoria?
Sì, dalle 5 alle 22. Inoltre l'ordinanza regionale dell'Emilia Romagna prevede che è consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se accessibili, rispettando però sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.

L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Posso utilizzare la bicicletta?
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri. In ogni caso, non sono possibili tali attività nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate.

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.

Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

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