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Crisi e debiti, a Forlì il "salva-suicidi": già oltre 300 richieste d'aiuto

L'Organismo di Composizione della Crisi nato il 30 novembre 2015 dal primo settembre può contare anche del sostegno dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena

Non sono pochi le imprese che, a causa di eventi eccezionali e della crisi non riescono più a pagare i propri debiti. L'Organismo di Composizione della Crisi (il cosidetto "salva-suicidi") nato il 30 novembre 2015 come associazione fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna e Ferrara, dal primo settembre può contare anche del sostegno dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena. L’Occ è un organismo imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste dei cittadini o delle imprese sovraindebitate che vogliono attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.

Con l’Occ, istituito in attuazione della legge 3/2012, s'intende affrontare il grave problema sociale di quanti si trovano in stato di insolvenza ma non possono né fallire né avvalersi delle altre procedure concorsuali per dilazionare i debiti e abbatterli parzialmente, con l’accordo dei creditori. Alla procedura possono accedere piccole imprese, anche in forma societaria, imprenditori agricoli, enti senza scopo di lucro ed enti non commerciali in genere; e consumatori (privati cittadini non imprenditori). Oltre la metà delle procedure attivate (circa 320) riguardano aziende non fallibili, le altre sono state richieste da privati (consumatori).

Il consiglio direttivo è composto dal presidente Aride Missiroli, dal vicepresidente Gianandrea Facchini e dai consiglieri Paolo Gasperoni, Gianfranco Gadda e Roberto Roccari. Il Comitato Consultivo vede la presenza di Gian Piero Bellinato, Fulvio Piacenti, Bruno Piccioni, Simona Vannini e Giorgio Magnani. Il "revisore effettivo" è Emanuela Lupi, mentre l'incarico di "revisore supplente" è stato affidato ad Arnaldo Lama. Lisa Lombardi è il Referente.

"Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo - chiarisce il presidente del consiglio direttivo Missiroli -. Esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi; esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori; effettua una sommaria valutazione delle domande presentate; nomina o sostituisce il gestore della crisi. Inoltre è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento".

"Il Referente - viene spiegato - indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della Crisi, per i quali deve essere sempre garantito il requisito fondamentale dell’indipendenza richiesto dalla normativa, previo incontro preliminare con il debitore per valutare la complessità o meno del caso. La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco, tenendo conto contemporaneamente: della territorialità della procedura, con riferimento ai territori delle quattro province; di criteri di rotazione, che considerino sia gli incarichi già affidati sia la natura e l’importanza della situazione di crisi del debitore; del parere del Comitato Consultivo".

Avvenuta la nomina del Gestore da parte del Referente, chiarisce ancora Missiroli, "il Gestore della crisi si attiva per far sì che il debitore elabori un piano ad hoc, che va depositato in Tribunale per la approvazione da parte del Giudice Delegato. L’obiettivo che deve porsi il Gestore della crisi è quello di far presentare il piano di composizione della crisi in tempi molto rapidi; ritardi nell’analisi della documentazione prodotta dal debitore e nella consegna dei piani potrebbero comportare l’apertura di un procedimento disciplinare da parte dell’Ordine di appartenenza. In occasione del conferimento dell’incarico congiunto a più componenti, dovrà essere adottato un criterio che possa favorire gli iscritti anagraficamente più giovani, ancorché in possesso di un’adeguata qualificazione professionale, nell’assunzione dell’incarico a fianco di nostri iscritti che possano vantare maggiore anzianità. Resta ferma naturalmente la preferenza accordata all’esperienza maturata e alla professionalità acquisita, in relazione anche alla natura e all’importanza della situazione di crisi del debitore proponente".

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