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Bollo auto a Forlì, chi paga e chi no: le informazioni sulle esenzioni

Vediamo per chi è prevista l'esenzione sul bollo auto e a quali condizioni

Con l'inizio di settembre arrivano, purtroppo, sempre puntuali le scadenze dei pagamenti compreso, per molti, il bollo auto. L'ultima Legge Finanziaria consente però il pagamento a tariffa ridotta o l'esenzione completa per alcune categorie di veicoli e a precise condizioni. Vediamo insieme quali.

Veicoli storici

Per i veicoli storici, le agevolazioni variano a seconda che si tratti di:

  • veicoli ultratrentennali: cioè auto e moto costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni. I veicoli storici ultratrentennali sono automaticamente esenti dal pagamento della tassa automobilistica: non occorre quindi presentare alcuna domanda e non è necessario che siano iscritti in un registro storico.
    Attenzione: se non restano inutilizzati ma sono posti in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria: euro 31,24 per gli autoveicoli, euro 12,50 per i motoveicoli (non assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento).
  • veicoli di interesse storico/collezionistico: l'ultima Finanziaria (Legge n.145 del 30 dicembre 2018 - Legge di Bilancio 2019) all’art.1, comma 1048, dispone che auto e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso dell'apposito certificato di rilevanza storica rilasciato dagli enti preposti – ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI – riportato sulla carta di circolazione, pagano solo il 50 % della tassa automobilistica.
    Attenzione: per ottenere la riduzione, il certificato di rilevanza storica deve essere annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo. La disposizione è in vigore dal 1 gennaio 2019.

Veicoli destinati ai disabili

I veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi sono esenti per legge dal pagamento della Tassa Automobilistica. L'esenzione riguarda:

  • autovetture,
  • autoveicoli per trasporto promiscuo,
  • autoveicoli per trasporti specifici,
  • motocarrozzette,
  • motoveicoli per trasporto promiscuo,
  • motoveicoli per trasporti specifici,

Attenzione: l'esezione riguarda i veicoli a benzina di cilindrata fino a 2000 cc e i diesel fino a 2800 cc.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per il loro accompagnamento, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.
L'esenzione è concessa per un solo veicolo la cui targa deve essere espressamente indicata al momento della presentazione della domanda che per il nostro territorio devono essere indirizzate a 

La domanda per l’esenzione per un veicolo destinato ai diabili va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del pagamento della Tassa Automobilistica, ma essendo tale termine ordinatorio e non perentorio, il diritto all’esenzione può essere fatto valere anche dopo tale scadenza, qualora sussistano ancora i requisiti. È tuttavia necessario presentare la domanda entro l’anno tributario. Un eventuale ritardo nella presentazione di qualche documento a corredo della domanda non comporta la decadenza dall’agevolazione.

La domanda per l’esenzione (consegnata a mano o inviata per raccomandata A/R) può essere presentata a scelta ad uno dei seguenti indirizzi:

  • Regione Emilia-Romagna, Servizio Bilancio e Finanze-Settore Tributi
    Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna;
  • a una delle Delegazioni ACI della provincia di Forlì-Cesena o della Regione Emilia-Romagna.

Veicoli elettrici o alimentati esclusivamente a GP o gas Metano

Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per 5 anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione. Dopo tale periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica va corrisposta per intero.
Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

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