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Contro il cyberbullismo: via libera alla legge che investe su prevenzione e formazione dei giovani

Ne dà notizia il parlamentare romagnolo Marco Di Maio, presente in aula a Montecitorio durante tutto l'iter della legge.

Il bullismo può far scivolare chi ne è vittima in un vortice da cui non si esce più, soprattutto quando avviene in rete, sui social network, sui vari canali di comunicazione come Whatsapp. Finalmente dopo quattro passaggi parlamentari, la Camera ha approvato in via definita la legge contro il cyber-bullismo. Ne dà notizia il parlamentare romagnolo Marco Di Maio, presente in aula a Montecitorio durante tutto l'iter della legge.

"Si tratta di una pratica silenziosa e spesso invisibile - afferma -, che però ha registrato anche casi drammatici in cui la vergogna e il disagio provocati dalla pubblicazione di video in rete, da foto indesiderate fatte circolare, da sberleffi più o meno espliciti, hanno rovinato vite e famiglie. Per sradicare questo fenomeno, serve soprattutto un grande opera di formazione e prevenzione tra i nostri ragazzi e nelle famiglie: la legge va in questa direzione".  In concreto, il testo normativo punta sulla prevenzione, sull'informazione, sulla formazione, soprattutto nelle scuole: il miglior investimento possibile per promuovere un cambiamento culturale indispensabile per contrastare questi fenomeni.

In pillole i contenuti principali del provvedimento

COSA SI INTENDE - Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu’ componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

A CHI SI RIVOLGE - Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche’ ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita’ del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all’articolo 1 comma 2 della legge puo’ inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito Internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet.

CHI VIGILA - Con decreto del presidente del Consiglio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, e’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, coordinato dal ministero dell’Istruzione, dell’universita’ e della ricerca. Il tavolo ha lo scopo di portare alla definizione, entro sessanta giorni dal suo insediamento, di un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni.

LE MISURE DI CONTRASTO - Il piano stabilisce le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio, in sinergia con le scuole. Il ministero dell’Istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sentito il ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita’, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

CHI SI ATTIVA - Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita’ genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

LE RISORSE - Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita’ di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

LE MISURE - Fino a quando non e’ proposta querela o non e’ presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali mediante la rete internet, da minorenni di eta’ superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e’ applicabile la procedura di ammonimento. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potesta’ genitoriale.

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