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Nomine in Forlifarma, Calderoni di nuovo su Bartolini: "Non ha le competenze manageriali adeguate"

"Il requisito della professionalità consiste nelle competenze maturate in pregresse esperienze manageriali e professionali sul campo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

In vista della prossima Assemblea 29 novembre 2022 della holding Livia Tellus, che dovrà occuparsi della nomina dell’Amministratore unico di Forlìfarma, e facendo seguito all’intervento da me svolto giovedì 24 nella sede istituzionale propria (commissione consiliare competente alla presenza dei vertici della holding Livia Tellus e dell’Assessore comunale alle partecipate), ritengo utile puntualizzare ulteriormente sugli organi di informazione i requisiti richiesti per tale nomina dalla legge e dallo statuto di Forlìfarma e porre di fronte all’opinione pubblica cittadina la questione se il candidato indicato come più accreditato da notizie di stampa (Luca Bartolini) sia o meno in possesso di tali requisiti.

Dunque, tanto la legge (art. 11 del Decreto n. 175 del 2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) quanto l’art. 19 dello Statuto di Forlìfarma stabiliscono che i componenti dell’organo amministrativo della società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia.

Dalle notizie già apparse sulla stampa ovvero dalle informazioni accessibili a chiunque su siti istituzionali pubblici e di pubblico accesso, il profilo di Luca Bartolini in relazione a ciascun requisito risulta il seguente: 

ONORABILITA’: la vicenda giudiziaria delle c.d. “spese pazze” in Regione si è conclusa per Bartolini con la sentenza n. 29678 del 2022 con cui la Corte di Cassazione, cioé il massimo organo di giustizia penale del nostro paese, ha escluso la sussistenza del reato di peculato perché Bartolini e gli altri suoi colleghi dell’allora gruppo consiliare del Polo della Libertà in Regione non avevano la disponibilità diretta di fondi pubblici; affermato tuttavia e con parole inequivocabili al punto 3.1.3 della sentenza che nei “fatti accertati (si sottolinea: accertati) a carico degli imputati” (tra i quali Bartolini) “sono riconoscibili gli estremi della creazione di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno i destinatari delle richieste di rimborso spese”, per cui tali fatti vanno “qualificati in termini di truffe, aggravate ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen.”; pronunciato nel dispositivo l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna per peculato della Corte d’Appello di Bologna “perché, qualificati i fatti accertati come reati di truffa aggravata, gli stessi sono estinti per prescrizione”.

Quel che rileva da questo giudicato penale sotto il profilo dell’onorabilità non è tanto l’entità dei fatti in sé (per Bartolini si tratta di una somma di 2.123 euro), bensì e con ogni evidenza la condotta dallo stesso posta in essere e qualificata dalla Cassazione in termini di artifici e raggiri per poter beneficiare di tale somma: così come rileva ulteriormente sotto il profilo dell’onorabilità (o meno) il fatto che Bartolini, anziché ammettere quella potrebbe anche essere considerata una leggerezza e scusarsene con i suoi elettori e i cittadini, abbia omesso nelle sue esternazioni pubbliche post-sentenza di dare esattamente conto della motivazione e del dispositivo della sentenza della Cassazione, limitandosi a enfatizzare l’annullamento senza rinvio della precedente condanna per peculato.

AUTONOMIA: il requisito dell’autonomia è richiesto per garantire l’indipendenza di chi è chiamato ad amministrare una società a partecipazione pubblica e pare difficile che lo stesso possa essere posseduto da chi è per definizione “di parte” in quanto attualmente titolare di una importante carica di partito (coordinatore territoriale di Fratelli d’Italia);

PROFESSIONALITA’: il requisito della professionalità consiste nelle competenze maturate in pregresse esperienze manageriali e professionali sul campo, da rapportarsi naturalmente alle dimensioni dell’azienda pubblica da amministrare.

Ora, dal sito istituzionale internet di Forlìfarma risulta che:
- il bilancio 2021 di tale azienda ammonta a 15 milioni e 600 mila euro e nello stesso anno i dipendenti sono stati 66;
- il precedente amministratore unico Dott. Mario Patanè, nominato il 30 settembre 2020 (e dunque nel corso del presente mandato di questa Amministrazione comunale) è stato, nei 24 anni precedenti alla nomina, responsabile amministrativo e finanziario di una Srl; responsabile dell’Ufficio contabilità di una Spa; responsabile amministrativo di altra Spa.

Viceversa, dal sito istituzionale del Consorzio di Bonifica della Romagna, ente di Bartolini è dipendente, risulta che all’8 settembre 2022 (ultimo aggiornamento) lo stesso Bartolini riveste la qualifica di impiegato presso il settore servizi informativi, cui è preposto un Capo settore nella persona di altro dipendente. Non sembra esattamente un profilo professionale all’altezza del ruolo che è chiamato a svolgere l’amministratore unico di un’azienda come Forlìfarma.

Questi i fatti e gli atti. La parola ora all’assemblea di Livia Tellus del 29 novembre 2022.

Giorgio Calderoni – Consigliere comunale di Forlì

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