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Tasse, la Tasi si verserà in due rate: più semplicità per cittadini e imprese

Un altro importante emendamento, a prima firma del deputato forlivese Marco Di Maio, giunge all'obiettivo. E' quello, inserito all'interno del decreto "Enti locali"

Un altro importante emendamento, a prima firma del deputato forlivese Marco Di Maio, giunge all'obiettivo. E' quello, inserito all'interno del decreto "Enti locali" (ribattezza dalla stampa "Salva Roma 3") finalizzato ad uniformare le possibili scadenze di pagamento che i Comuni hanno facoltà di prevedere per la Tasi, che va incontro alle esigenze di famiglie e imprese. In particolare, la modifica proposta (e approvata dal Governo e dalle Commissioni Finanze e Bilancio di Montecitorio) ha l’obiettivo di prevedere, per la Tasi, le medesime scadenze previste per l’Imu, cioè due rate semestrali da versarsi entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno.

La facoltà dei Comuni di individuare scadenze di versamento, anche differenziate da quelle sopraindicate, resterà quindi limitata alla sola Tari. Tra l’altro non vi è obbligo di pari rata, quindi in giugno e in dicembre gli importi potrebbero vedere cifre differenti. In ogni caso, sia per la Tari che per la Tasi (analogamente a quanto già previsto per l’Imu) rimane ferma la facoltà per il contribuente di pagare in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  Inoltre, come già avviene per l’Imu, al fine di semplificare la modalità di calcolo della Tasi, in considerazione del fatto che il termine di redazione del bilancio di previsione dei Comuni, entro cui determinare le aliquote Tasi è soggetto a frequenti slittamenti, si propone di inserire una modalità di calcolo del tributo che tenga conto, per la prima rata, delle deliberazioni effettuate per l’anno precedente, consentendo di conguagliare il tributo in sede di versamento della rata di saldo sulla base delle delibere comunali pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno.

Tale formulazione, analogamente a quanto già previsto per l’Imu, consente al contribuente di effettuare i calcoli con certezza verificando aliquote e detrazioni definitive una sola volta, in sede di saldo. Infine, per il primo anno di applicazione del tributo, è previsto che la determinazione della prima rata sia effettuata in ogni caso con riferimento all’aliquota di base dell’1 per mille, fermo restando il conguaglio in sede di pagamento dell’ultima rata, sulla base delle aliquote e detrazioni stabile dal consiglio comunale per l’anno in corso.

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