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Cronaca

Provvedimenti antismog da ottobre: chi può circolare e chi no. La mappa delle strade libere dai divieti

Il provvedimento non si attua nelle giornate festive di venerdì primo novembre, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio e martedì 4 febbraio 2020

A Forlì, come in tutta l’Emilia Romagna, stanno per entrare in vigore le misure di regolazione della circolazione veicolare previste dal Piano aria integrato regionale (Pair 2020) contro l’inquinamento atmosferico. Il periodo di validità dell’ordinanza e con la quale il Comune le ha recepite va dal primo ottobre al 31 marzo 2020. L’ordinanza prevede all’interno del centro abitato (area delimitata da apposita segnaletica) dal lunedì al venerdì (eccetto festività) dalle 8.30 alle 18.30 e in occasione delle “domeniche ecologiche” (6 ottobre e 20 ottobre, 3 e 17 novembre, 12 e 26 gennaio, 2 e 16 febbraio, 8 e  22 marzo) il divieto di transito per i veicoli a benzina precedenti l’Euro 2, diesel precedenti l’Euro 4 e ciclomotori e motocicli precedenti l’Euro 1.

Potranno invece circolare liberamente i veicoli a benzina dall’Euro 2 in poi, diesel dall’Euro 4 in poi, ciclomotori e motocicli dall’Euro 1 in poi alimentati a gas metano o gpl, con almeno 3 persone a bordo (car pooling) se omologati a 4 o più posti e con 2 persone se omologati a 2 posti, elettrici e ibridi, ciclomotori e motocicli elettrici, per trasporti specifici e per uso speciale, attrezzati per lavorazioni particolari, così come definiti dall’articolo 54 del codice della strada. Il provvedimento non si attua nelle giornate festive di venerdì primo novembre, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre, mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio e martedì 4 febbraio 2020.

Riscaldamento

Dal primo ottobre al 31 marzo, in tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di sistema di riscaldamento multi combustibile (compresa energia elettrica), è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato e altro) nei generatori di calore e nei focolari o camini aperti o che possono funzionare aperti. "Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto obbligo di utilizzare materiale che sia stato certificato, da un organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17855-2 2014", si legge nell'ordinanza. Inoltre "è vietato
installare dal 1 gennaio 2020 generatori di calore funzionanti a biomasse combustibili solide, dotati di classe di qualità inferiore alle 4 stelle".

Misure emergenziali

In caso di 3 giorni consecutivi di superamento del limite di 50 microgrammi per metro cubo della concentrazione di pm10 precedenti il giorno di controllo (lunedì o giovedì) dal giorno successivo scattano le misure di primo livello: ampliamento delle limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 a tutti i veicoli omologati diesel Euro 4; divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli, potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti in base alle limitazioni della circolazione in vigore; divieto di uso (in presenza di impianto alternativo) di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle, abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19°C (+ 2 di tolleranza) nelle case, negli uffici, nelle attività ricreative, di culto, commerciali e sportive e 17°C (+ 2 di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali (sono esclusi ospedali ed edifici assimilabili, scuole e edifici assimilabili), divieto di combustione all’aperto (residui vegetali, falò, barbecue, fuochi d’artificio e altro), divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.

BLOCCO DEL TRAFFICO: Scarica la mappa delle strade

Dove si potrà circolare

Sono esclusi dalle limitazioni sulla circolazione il sistema tangenziale di Forlì (tangenziale est-asse di arroccamento); viale dell'Appennino da via Malguaia a P.ta Ravaldino; i viali di circonvallazione al centro storico (P.ta Ravaldino, Viale Salinatore, P.ta Schiavonia, Via del Portonaccio, Viale Italia, Viale V. Veneto, P.ta Santa Chiara, P.ta San Pietro, P.le del Lavoro, Viale Matteotti, P.le Indipendenza, P.le della Vittoria, Viale Corridoni, Via delle Bande Nere, Via della Rocca, Via Trieste, Via Bonzanino); via Isonzo e Via Pelacano; via Zangheri; via Ravegnana da Via Bonaparte a Portta San Pietro; via Vespucci da P.le del lavoro a P.le Foro Boario; viale della Libertà; via D'Azeglio; viale Roma da Via Costiera a P.le della Vittoria; via Decio Raggi da via Campo di Marte a Via delle Bande Nere; via Placucci; via Mazzatinti da Via Placucci a Via Campo degli Svizzeri; via Campo degli Svizzeri; via Campo di Marte; viale Gramsci; via Bertini da Viale Gramsci a Via Cervese; via Monda da svincolo tangenziale est a Viale dell'Appennino; viale Bologna da rotatoria inizio asse di arroccamento a Porta Schiavonia; via Cava da Via Borghetto Romiti a Viale Bologna; via Sapinia e Via Valeria; via Celletta dei Passeri da Via Mazzacavallo a Via Valeria; via Firenze da Via Guado Paradiso a Viale Bologna; via Padulli da Viale Bologna a svincoli con asse di arroccamento compresi.

Parcheggi scambiatori

Sono accessibili i parcheggi scambiatori Stazione, Oriani; Manzoni; Stadio; Campo Svizzeri; Pertini; V. Corridoni; Argine; Schiavonia; Viale V. Veneto; Fiera; Ravegnana; Zangheri; e Ospedale. Sono escluse dalle limitazioni le zone industriali – artigianali, la zona dell'ospedale e comunque tutte le zone della città non coperte da un sistema adeguato di Trasporto Pubblico.

Sanzioni

Si legge nell'ordinanza: "Ai sensi dell’articolo 7 comma 13 bis del vigente D.Lgs 30.04.1992 numero 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dall'ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 164,00 a 664 euro, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'art. 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni". "Ai sensi dell’articolo 7 bis del D.Lgs 267/2000, l’inosservanza di tutte le altre disposizioni previste dall'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro".

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