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Venerdì, 26 Aprile 2024
Ambiente

Verde pubblico e privato, il regolamento spiegato punto per punto: il viaggio riprende nel nome di Alberto Conti

"Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati ricordando con grande affetto e profonda stima Alberto, una persona leale e sincera, sempre pronta al confronto nel rispetto delle diversità reciproche", esordisce l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Petetta

Riprende nel nome del presidente del Wwf e coordinatore del Tavolo delle Associazioni Ambientaliste di Forlì, Alberto Conti, scomparso lo scorso Natale dopo aver contratto il covid, il viaggio promosso dal Comune di Forlì per diffondere e illustrare i contenuti e le finalità del "Regolamento del Verde Pubblico e Privato". "Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati ricordando con grande affetto e profonda stima Alberto, una persona leale e sincera, sempre pronta al confronto nel rispetto delle diversità reciproche - esordisce l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Petetta -. Nel suo ruolo di Coordinatore del Taaf, ha lavorato in prima linea alla stesura del Regolamento riservando grande attenzione alle sfide ambientali e alla gestione e valorizzazione del patrimonio arboreo della città di Forlì".

L'articolo 11

Oltre a disciplinare l’annoso tema dell’abbattimento delle alberature, il Regolamento contempla anche il problema delle potature che spesso vengono effettuate, in particolare da parte dei privati, in modo errato e nei periodi sbagliati, senza considerare alcuni aspetti fondamentali dello sviluppo e della conformazione delle piante (articolo 11). "Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature - viene spiegato -. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà. In particolare le potature andranno effettuate esclusivamente se finalizzate a garantire un armonico sviluppo a giovani alberi, per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale, nei casi di interferenza con elettrodotti o altre reti tecnologiche preesistenti e per allontanare parti aeree di esemplari arborei da manufatti, nel caso in cui l'albero sia allevato secondo una forma obbligata tradizionale ad uso ornamentale o produttivo (ad esempio Gelsi). Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che eliminano la gemma apicale dell'albero, indipendentemente dal diametro della parte recisa e dalla lunghezza della porzione di tronco o ramo lasciata, e quelli praticati sulle branche superiori a 30 centimetri di circonferenza, sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti e come tali disciplinati.

"In termini generali attraverso un intervento di potatura non è consentito asportare più del 25% della massa fotosintetizzante complessiva, ovvero della chioma, di un albero a foglia caduca e del 20% della chioma di una conifera e sono comunque vietati gli interventi che comportano una riduzione della chioma maggiore del 50%, alterando in modo permanente ed irreversibile il portamento e l’equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale - viene illustrato -. Le potature potranno essere effettuate solo in periodi consoni allo stato di sviluppo vegetativo annuale delle piante, salvo i casi autorizzati dal Dirigente responsabile del Verde per motivate ragioni di priorità. In linea generale, per le specie decidue non si può potare nel periodo corrispondente all’emissione delle foglie e nel periodo di perdita delle foglie".

L'articolo 13

Non è esente dalle norme del Regolamento la difesa delle piante in aree di cantiere (articolo 13): "I responsabili delle aree di cantiere sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare danneggiamenti della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, costipamento del terreno ed altri danni simili). Tutti i progetti ed i relativi capitolati di esecuzione, riguardanti aree verdi con presenza di alberature o altre piante di particolare pregio, prevedono obbligatoriamente un piano di difesa e salvaguardia delle piante e della vegetazione, redatto da un tecnico abilitato".

L'articolo 14

Nel Regolamento, infine, all’articolo 14 appaiono anche norme che spesso vengono eluse dai cittadini che sono proprietari di aree verdi: "I proprietari di aree verdi devono provvedere alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità di aree o strutture pubbliche, o che risultano di pregiudizio all’incolumità pubblica. I proprietari di aree incolte devono provvedere periodicamente, almeno due volte all’anno, alla loro manutenzione mediante sfalcio e contenimento delle vegetazioni indesiderate e all’asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l’igiene pubblica. Tale obbligo si applica solo alle aree del territorio urbanizzato e ad una fascia di metri 2,50 lungo i confini delle restanti aree".

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